Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 466

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati". Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-466

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