Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 465

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-465

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