Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 460

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

In vigore dal 27 set 2001
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-460

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