Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo I

Art. 458

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-458

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo