Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo I
Art. 465
590 / 987Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-465