Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo II
Art. 471
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
In vigore dal 25 feb 1953
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-471