Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo II

Art. 475

Pena accessoria

In vigore dal 25 feb 1953
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-475

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo