Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 477
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-477