Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 481
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
In vigore dal 25 dic 1980
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Note all'articolo
- Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-481