Art. 481 · Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 481

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Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

In vigore dal 25 dic 1980
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Note all'articolo

  • Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-481