Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 236

Specie: regole generali

In vigore dal 1 lug 1931
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: 1° la cauzione di buona condotta; 2° la confisca. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli , prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell' e quelle dell'. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli , prima parte, e 207.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-236

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