Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 236
Specie: regole generali
In vigore dal 1 lug 1931
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1° la cauzione di buona condotta;
2° la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli , prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell' e quelle dell'.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli , prima parte, e 207.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-236