Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 238

Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione

In vigore dal 1 lug 1931
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-238

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