Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 238
Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
In vigore dal 1 lug 1931
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-238