Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 234

Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

In vigore dal 1 lug 1931
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-234

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