Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 229
Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
In vigore dal 1 lug 1931
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-229