Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 229

Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

In vigore dal 1 lug 1931
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata: 1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno; 2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-229

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