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Art. 170
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato
In vigore dal 1 lug 1931
Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-170