Art. 170 · Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 170

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Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

In vigore dal 1 lug 1931
Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
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