Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 166

Effetti della sospensione

In vigore dal 31 gen 2019
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli , primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-166

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