Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo I
Art. 167
Estinzione del reato
In vigore dal 28 feb 1990
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-167