Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 167

Estinzione del reato

In vigore dal 28 feb 1990
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-167

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