Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 173
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell', ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-173