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Art. 710
Aeroporti militari.
In vigore dal 21 ott 2005
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all';
d) al collocamento di segnali di cui all';
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-710