Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 712

Collocamento di segnali.

In vigore dal 29 mag 2006
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell', il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all' compete al gestore aeroportuale. I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-712

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