Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 708
Opposizione.
In vigore dal 21 ott 2005
Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all', quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-708