Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 706

Servizi di assistenza a terra.

In vigore dal 21 ott 2005
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-706

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