Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 702

Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

In vigore dal 29 mag 2006
Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.

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