Art. 710 · Aeroporti militari.
Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III

Art. 710

724 / 1364

Aeroporti militari.

In vigore dal 21 ott 2005
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche; b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi; c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'; d) al collocamento di segnali di cui all'; e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-710