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Art. 678
Aggiudicazione al terzo acquirente.
In vigore dal 21 apr 1942
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell', con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.
Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'.
Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
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