Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo V

Art. 682

Provvedimento di autorizzazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione.
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