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Art. 677
Provvedimento di liberazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato.
Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell', ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'.
Storico versioni
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