Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUINTOCapo III

Art. 675

Istanza per la liberazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente: 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione; 2) il nome dei suoi danti causa; 3) gli elementi di individuazione della nave; 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi; 6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinché sia diviso tra i creditori; 7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione. Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
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