Art. 28
Beni del demanio marittimo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Beni del demanio marittimo.
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La norma elenca in modo tassativo i beni che compongono il demanio marittimo. Tra questi rientrano elementi naturali della costa come il lido, la spiaggia, i porti e le rade. Vi sono compresi anche le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare e i bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano con il mare almeno in un periodo dell'anno. Infine, include espressamente i canali che possono essere utilizzati per un pubblico uso marittimo.
La norma individua e definisce chiaramente quali beni naturali e artificiali appartengono al demanio marittimo dello Stato per garantirne la natura pubblica.
A tutti i cittadini, agli operatori e alle pubbliche amministrazioni interessati all'uso, alla gestione o alla proprietà delle aree costiere e marittime indicate.
Un bacino di acqua salmastra situato vicino alla costa che durante l'inverno comunica liberamente con il mare rientra tra i beni del demanio marittimo. Di conseguenza, tale specchio d'acqua viene classificato come bene demaniale marittimo insieme alle spiagge e ai porti circostanti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.