Art. 28 · Beni del demanio marittimo.
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Art. 28

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Beni del demanio marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
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