Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo II

Art. 26

Navi e galleggianti addetti al servizio urbano.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.
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