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Art. 31
Limiti del demanio marittimo.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.
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