Art. 34
Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
Le tue annotazioni
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Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
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L'articolo stabilisce che specifiche aree del demanio marittimo possono essere impiegate per altre finalità di interesse pubblico. Questa decisione viene formalizzata tramite un apposito provvedimento del ministro per le comunicazioni. Il procedimento si attiva su richiesta di un'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente sul territorio. Una volta concluso l'uso pubblico speciale, tali porzioni marittime tornano automaticamente alla loro destinazione d'uso normale.
La norma consente di destinare temporaneamente porzioni del demanio marittimo a usi pubblici diversi da quello ordinario, garantendo comunque il ripristino della destinazione originaria al termine delle esigenze.
Si applica al ministro per le comunicazioni e alle amministrazioni statali, regionali o agli enti locali competenti che intendono utilizzare parti del demanio marittimo per scopi pubblici.
Un ente locale richiede al ministro per le comunicazioni di utilizzare un tratto di demanio marittimo per svolgere attività pubbliche straordinarie per la collettività. Il ministro approva la destinazione temporanea tramite apposito provvedimento. Non appena l'ente conclude le attività, l'area torna alla sua normale destinazione demaniale marittima.
La legge 15 dicembre 2004, numero 308 (all'articolo 1, comma 40) ha modificato il primo comma dell'articolo 34.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.