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Art. 34
34 / 1356Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
In vigore dal 11 gen 2005
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-34