Art. 34 · Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
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Art. 34

34 / 1356

Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.

In vigore dal 11 gen 2005
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale

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