Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo II

Art. 25

Attribuzioni dell'autorità comunale.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorità comunale.
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