Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo I

Art. 20

Vigilanza sulla navigazione e sui traffico all'estero.

In vigore dal 21 apr 1942
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.
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