Art. 16
Circoscrizioni del litorale del Regno.
Le tue annotazioni
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Circoscrizioni del litorale del Regno.
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Il litorale viene suddiviso a livello territoriale in zone marittime, a loro volta ripartite in compartimenti e circondari. A capo di ciascuna articolazione sono posti, rispettivamente, il direttore marittimo, il capo del compartimento e il capo del circondario. Dove ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento svolge anche le funzioni di capo del circondario. Negli approdi rilevanti privi di tali uffici principali, operano uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale. I responsabili di questi uffici marittimi assumono il ruolo di comandanti del porto o dell'approdo in cui si trovano.
La norma stabilisce l'organizzazione amministrativa e territoriale del litorale per assicurare il presidio e la gestione gerarchica dei porti e delle coste.
Si applica all'amministrazione marittima e alle autorità preposte alla gestione e al comando dei porti e delle coste (direttori marittimi, capi di compartimento, capi di circondario e capi degli uffici dipendenti).
In un approdo marittimo di rilievo privo di una sede di compartimento o circondario, viene istituito un ufficio locale di porto o una delegazione di spiaggia che fa capo al circondario competente. Il responsabile di tale ufficio locale assume direttamente le funzioni di comandante dell'approdo in cui ha sede.
Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105) ha disposto la soppressione di un periodo all'interno dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.