Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo I

Art. 18

Personale dell'amministrazione marittima.

In vigore dal 21 apr 1942
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
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