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Art. 18
18 / 1356Personale dell'amministrazione marittima.
In vigore dal 21 apr 1942
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
Storico versioni
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