Art. 136
Navi e galleggianti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-136
Navi e galleggianti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-136
L'articolo stabilisce che è considerata nave qualsiasi costruzione destinata a muoversi sull'acqua per il trasporto, sia esso per pesca, diporto, rimorchio o altri fini. Le navi vengono suddivise in due categorie principali: maggiori e minori. Rientrano tra le navi maggiori quelle alturiere, mentre sono minori quelle costiere, quelle impiegate nei porti e quelle destinate alla navigazione interna. Infine, la norma estende le regole previste per le navi anche ai galleggianti mobili impiegati in attività legate alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, salvo diversa disposizione.
La norma definisce con precisione cosa si intende giuridicamente per nave e galleggiante mobile, stabilendone le categorie e l'ambito di applicazione delle relative regole.
Si applica a chiunque possieda, utilizzi o gestisca costruzioni e galleggianti mobili destinati alla navigazione, al trasporto o ad altri servizi in acque marittime e interne.
Un'imbarcazione utilizzata per trasportare persone lungo la costa viene classificata come nave minore costiera. Se nella stessa area opera un galleggiante mobile per servizi portuali, a quest'ultimo si applicano le stesse regole delle navi, a meno che non sia espressamente stabilito il contrario.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.