Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 136

Navi e galleggianti.

In vigore dal 21 apr 1942
Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-136

In sintesi

L'articolo stabilisce che è considerata nave qualsiasi costruzione destinata a muoversi sull'acqua per il trasporto, sia esso per pesca, diporto, rimorchio o altri fini. Le navi vengono suddivise in due categorie principali: maggiori e minori. Rientrano tra le navi maggiori quelle alturiere, mentre sono minori quelle costiere, quelle impiegate nei porti e quelle destinate alla navigazione interna. Infine, la norma estende le regole previste per le navi anche ai galleggianti mobili impiegati in attività legate alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, salvo diversa disposizione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione cosa si intende giuridicamente per nave e galleggiante mobile, stabilendone le categorie e l'ambito di applicazione delle relative regole.

A chi si applica

Si applica a chiunque possieda, utilizzi o gestisca costruzioni e galleggianti mobili destinati alla navigazione, al trasporto o ad altri servizi in acque marittime e interne.

Esempio pratico

Un'imbarcazione utilizzata per trasportare persone lungo la costa viene classificata come nave minore costiera. Se nella stessa area opera un galleggiante mobile per servizi portuali, a quest'ultimo si applicano le stesse regole delle navi, a meno che non sia espressamente stabilito il contrario.

Domande frequenti

Come viene definita una nave secondo questa norma?Viene definita come qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, indipendentemente dallo scopo, inclusi il rimorchio, la pesca, il diporto o altri fini.
Qual è la distinzione tra navi maggiori e navi minori?Sono navi maggiori quelle alturiere, mentre sono navi minori quelle costiere, quelle addette al servizio marittimo dei porti e quelle impiegate nella navigazione interna.
Le regole per le navi valgono anche per i galleggianti?Sì, le norme sulle navi si applicano anche ai galleggianti mobili impiegati per servizi legati alla navigazione o al traffico, salvo che sia disposto diversamente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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