Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 135

Assunzione all'estero.

In vigore dal 21 apr 1942
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
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