Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 135
Assunzione all'estero.
In vigore dal 21 apr 1942
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-135