Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 140

Nome delle navi maggiori.

In vigore dal 21 apr 1942
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
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