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Art. 140
Nome delle navi maggiori.
In vigore dal 21 apr 1942
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno.
L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Storico versioni
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