Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 142

Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-142

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo