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Art. 142
144 / 1356Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Storico versioni
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