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Art. 131
Personale addetto ai servizi dei porti.
In vigore dal 21 apr 1942
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
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