Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 129
Distinzione del personale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-129