Art. 136 · Navi e galleggianti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 136

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Navi e galleggianti.

In vigore dal 21 apr 1942
Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.
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