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Art. 1008
Abbandono del nolo.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;
b) quando l'aeromobile si presume perito.
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