Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1008

Abbandono del nolo.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato; b) quando l'aeromobile si presume perito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1008

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo