Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1007

Abbandono delle merci.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando le merci sono andate totalmente perdute; b) quando l'aeromobile si presume perito; c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.
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